Test antidroga per le mansioni lavorative a rischio
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Test antidroga per le mansioni lavorative a rischio PDF Stampa E-mail
Venerdì 03 Aprile 2009 17:26

Disponibile il Protocollo d'intesa della Conferenza Stato Regioni relativo alle "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, lâincolumitaâ e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007" (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)

Ai sensi dell'art.41 comma 4 del D.lgs. 81/2008, rientrano tra le attività di sorveglianza sanitaria espletate dal Medico competente le visite mediche preventive e periodiche destinate ad alcune categorie di lavoratori ".. finalizzate alla verificha di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

L'argomento trova riscontro in numerose disposizioni precedentemente emanate, che obbligano determinate categorie di lavoratori quali, ad esempio, mulettisti, autisti con patente c-d-e-, taxisti, addetti moviementazione terra, ecc, a sottoporsi, all'atto dell'assunzione e poi annualmente, a controlli volti ad escludere l'uso di sostanze stupefacenti. I controlli sono effttuati sull'urina.

Spetta al datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore alle mansioni di cui sopra (e successivamente con periodicità di norma annuale), richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari, comprensivi di esami complementari tossicologici di laboratorio, qualunque sia il tipo e la durata del rapporto di lavoro instaurato. Nell'ipotesi che il lavoratore risulti positivo ai test, il medico competente deve emettere un giudizio di inidoneità temporanea ed inviare il lavoratore al SERT della ASL o ad altra struttura sanitaria competente per ulteriori accertamenti sanitari.

Il lavoratore che rifiuti, senza giustificato motivo, gli accertamenti sanitari previsti deve essere subito rimosso dall'espletamento delle mansioni previste nell'allegato I con spostamento ad altro compito quando possibile o con sospensione dal rapporto di lavoro fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

Sono previste sanzioni sia per il lavoratore che non si sottopone agli accertamenti sanitari, sia per il datore di lavoro che non rimuove dalle mansioni a rischio il lavoratore tossicodipendente.

La normativa di riferimento é la seguente:

  • l'art. 125 del Decreto Pres. Rebubblica 9 ottobre 1990, n. 309 che istituisce i controlli e ne prevede le sanzioni per l'inosservanza (pubblicato in G.U. ordinaria del 15/3/2006)
  • Il Provvedimento 30 novembre 2007 della Conferenza Stato Regioni (pubblicato nella G.U.n.266 del 15/11/2007) che evidenzia le categorie di lavoratori interessate
  • Il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-Regioni (pubblicato in G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2008) che stabilisce le modalità e le procedure dei controlli
  • Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 15 dicembre 2005
Allegati:
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Scarica questo file (protocollo d'intesa tossicodip.pdf)Protocollo d'intesa Conferenza Stato Regioni 168 Kb
Ultimo aggiornamento Sabato 04 Aprile 2009 14:28
 

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